Art. 1
In vigore dal 28 gen 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 15, è ratificato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PICCIONI - SCELBA - ZOLI - VANONI PELLA - PACCIARDI - SEGNI - ALDISIO - FANFANI - MALVESTITI - SPATARO - CAMPILLI - RUBINACCI - LA MALFA - CAPPA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1952-12-27;2992#art-1