Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 gen 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 15, è ratificato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI - SCELBA - ZOLI - VANONI PELLA - PACCIARDI - SEGNI - ALDISIO - FANFANI - MALVESTITI - SPATARO - CAMPILLI - RUBINACCI - LA MALFA - CAPPA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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