Art. 2
LEGGE 18 dicembre 1952, n. 3082
In vigore dal 30 gen 1953
L'incorporazione col grado rivestito nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e secondo la tabella di equiparazione di cui all'articolo precedente, si applica anche ai sottufficiali in congedo del Corpo stesso richiamati alle armi nel ruolo servizi, categoria governo, dell'Aeronautica militare.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-12-18;3082#art-2