Art. 1
LEGGE 18 dicembre 1952, n. 3082
In vigore dal 30 gen 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
I sottufficiali e le guardie scelte in congedo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che siano richiamati alle armi nell'Esercito sono incorporati col grado corrispondente a quello rivestito nel predetto Corpo, giusta la tabella di equiparazione allegata al regolamento di disciplina militare. Le guardie sono incorporati come semplici soldati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-12-18;3082#art-1