Art. 3

In vigore dal 28 gen 1953
La maggiore spesa di lire 145.250.000, derivanti dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53, sarà fronteggiata per lire 115.000.000 con i fondi già stanziati sui capitoli 12 (lire 75.000.000) e 26 (lire 40.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto e per lire 30.250.000 mediante riduzione di un pari importo del capitolo 229 dello stato di previsione medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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