Art. 2
In vigore dal 28 gen 1953
Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli del decreto legislativo, è computato sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949.
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