Art. 2

LEGGE 9 dicembre 1952, n. 4412

In vigore dal 12 feb 1953
Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - RUBINACCI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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