Art. 1
LEGGE 9 dicembre 1952, n. 4412
In vigore dal 12 feb 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Sono approvati i seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 21 marzo 1951:
a) Accordo d'immigrazione e relativi annessi;
b) Protocollo di firma;
c) Accordo amministrativo relativo alla immigrazione in Francia di lavoratori stagionali italiani;
d) Accordo relativo all'immigrazione stagionale in Francia di operai italiani per le barbabietole;
e) Accordo amministrativo relativo alle spese delle operazioni di immigrazione dei lavoratori italiani e della loro famiglia;
f) Scambio di Note.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/02/1953, n. 31 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
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