Art. 1

LEGGE 9 dicembre 1952, n. 4412

In vigore dal 12 feb 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Sono approvati i seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 21 marzo 1951: a) Accordo d'immigrazione e relativi annessi; b) Protocollo di firma; c) Accordo amministrativo relativo alla immigrazione in Francia di lavoratori stagionali italiani; d) Accordo relativo all'immigrazione stagionale in Francia di operai italiani per le barbabietole; e) Accordo amministrativo relativo alle spese delle operazioni di immigrazione dei lavoratori italiani e della loro famiglia; f) Scambio di Note. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/02/1953, n. 31 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-12-09;4412#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo