Art. 1
In vigore dal 29 gen 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, è ratificato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 novembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - VANONI - ALDISIO - ZOLI - SEGNI - PELLA - SPATARO - PACCIARDI - MALVESTITI - FANFANI - LA MALFA - CAMPILLI - RUBINACCI - CAPPA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1952-11-25;3054#art-1