Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 gen 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, è ratificato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 novembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - VANONI - ALDISIO - ZOLI - SEGNI - PELLA - SPATARO - PACCIARDI - MALVESTITI - FANFANI - LA MALFA - CAMPILLI - RUBINACCI - CAPPA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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