Art. 2
LEGGE 2 agosto 1952, n. 1181
In vigore dal 19 set 1952
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 luglio 1952.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 agosto 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - PELLA - VANONI - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1952-08-02;1181#art-2