Art. 1

LEGGE 2 agosto 1952, n. 1181

In vigore dal 12 mar 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È prorogato fino al 31 dicembre 1952 il termine stabilito con la legge 7 dicembre 1951, n. 1617, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-08-02;1181#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo