Art. 2

In vigore dal 10 set 1952
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocollo suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1100#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente le assicurazioni sociali e Protocollo finale, conclusi a Roma il 17 ottobre 1951. — Testo vigente | Portale Normativo