Art. 1
In vigore dal 10 set 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali e Protocollo finale, conclusi a Roma il 17 ottobre 1951.
Storico versioni
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