Art. 1

In vigore dal 10 set 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali e Protocollo finale, conclusi a Roma il 17 ottobre 1951.
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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1100#art-1

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