Art. 2
LEGGE 10 luglio 1952, n. 1011
In vigore dal 10 ott 1952
La spesa relativa alla concessione del contributo previsto nell'articolo precedente sarà fronteggiata mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'esercizio finanziario 1951-52
.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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