Art. 2

LEGGE 10 luglio 1952, n. 1011

In vigore dal 10 ott 1952
La spesa relativa alla concessione del contributo previsto nell'articolo precedente sarà fronteggiata mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52 . Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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LEGGE 10 luglio 1952, n. 1011 (Art. 2 Concessione gli un contributo straordinario, a carico dello Stato, di 20.000.000 di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari) — Testo vigente | Portale Normativo