Art. 1

LEGGE 10 luglio 1952, n. 1011

In vigore dal 21 ago 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrario ed enti ausiliari, di un contributo straordinario di lire 20.000.000 per la ripresa della, sua normale attività nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-07-10;1011#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo