Art. 1
LEGGE 10 luglio 1952, n. 1011
In vigore dal 21 ago 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrario ed enti ausiliari, di un contributo straordinario di lire 20.000.000 per la ripresa della, sua normale attività nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.
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