Art. 3
LEGGE 20 giugno 1952, n. 747
In vigore dal 25 lug 1952
La presente legge ha effetto dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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