Art. 2
LEGGE 20 giugno 1952, n. 747
In vigore dal 25 lug 1952
L'accertamento delle somme effettivamente dovute all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti Statali per i contributi di cui al precedente articolo, e fatto dalle ragionerie centrali ed uffici ad esse corrispondenti in base ai pagamenti degli stipendi e delle retribuzioni comunque denominate quali risulteranno effettivamente corrisposti sui vari capitoli di bilancio, in sede di parificazione dei conti. Ove da tale accertamento risultassero delle somme eventualmente versate in più rispetto a quelle accertate, esse saranno riservate a cura dell'E.N.P.A.S. in Tesoreria, la quale rilascerà quietanza con imputazione al corrispondente capitolo del bilancio di entrata.
Analogamente, le somme che l'E.N.P.A.S. dovesse restituire alle Amministrazioni di Stato con ordinamento autonomo saranno versate in entrata ai bilanci delle predette Amministrazioni.
Qualora invece risultassero delle somme versate in meno rispetto a quelle accertate, le Amministrazioni di Stato, anche se con ordinamento autonomo, daranno luogo ai versamenti suppletivi a conguaglio.
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