Art. 7

LEGGE 20 giugno 1952, n. 645

In vigore dal 8 lug 1952
(Competenza e procedimenti) La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al Tribunale. Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 502 del Codice di procedura penale. In questo caso il termine di cinque giorni indicato nello stesso articolo è elevato a quindici giorni.
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