Art. 6

LEGGE 20 giugno 1952, n. 645

In vigore dal 25 mag 1975
(Aggravamento di pene) Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, o risultino condannati per collaborazionismo ancorchè amnistiati. Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa .
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