Art. 2

In vigore dal 10 lug 1952
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 giugno 1952 EINAUDI DE GASPERI - MALVESTITI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1952-06-05;652#art-2

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