Art. 1

In vigore dal 10 lug 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione addizionale alla Convenzione internazionale del 23 novembre 1933, concernente il trasporto di merci per ferrovia, firmata a Berna il 13 maggio 1950.
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urn:nir:stato:legge:1952-06-05;652#art-1

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