Art. 2

In vigore dal 28 ago 1952
Piena ed intera esecuzione è data agli Atti suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 maggio 1952 EINAUDI DE GASPERI - MALVESTITI - ALDISIO Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1952-05-19;1049#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione degli Atti adottati a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici. — Testo vigente | Portale Normativo