Art. 1

In vigore dal 28 ago 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti adottati a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici: a) Atto finale della Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici; b) Convenzione sulla circolazione stradale; c) Protocollo relativo ai paesi o territori presente mente occupati; d) Protocollo relativo alla segnalazione stradale.
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urn:nir:stato:legge:1952-05-19;1049#art-1

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