Art. 9

LEGGE 17 maggio 1952, n. 629

In vigore dal 1 lug 1952
Il numero degli impiegati di ciascun gruppo e del personale subalterno da assegnarsi ai singoli Archivi è stabilito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e può essere modificato ogni qual volta le esigenze di servizio lo richiedono.
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