Art. 11

LEGGE 17 maggio 1952, n. 629

In vigore dal 1 lug 1952
Nel caso di urgente necessità di servizio, il Ministro per la grazia e giustizia può disporre l'applicazione temporanea di impiegati da un Archivio ad altro Archivio notarile. L'applicazione dello stesso impiegato non può peraltro durare oltre un anno, nè può essere rinnovata se non sia decorso almeno un biennio dal termine dell'applicazione precedente.
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LEGGE 17 maggio 1952, n. 629 (Art. 11 Riordinamento degli Archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo