Art. 34
LEGGE 17 maggio 1952, n. 629
In vigore dal 1 lug 1952
Nella prima applicazione della presente legge si osserveranno le seguenti disposizioni:
a) il primo concorso per esame da indirsi per il grado iniziale del gruppo A è riservato ai funzionari degli Archivi notarili in possesso del titolo di studio prescritto dall' per il gruppo A;
b) il primo concorso per esame da indirsi per il grado iniziale del gruppo B è riservato agli appartenenti al ruolo del gruppo C degli archivi che siano in possesso del titolo di studio prescritto dall' per il gruppo B;
c) dieci posti del grado iniziale del gruppo C saranno assegnati mediante concorso per esame riservato a coloro che per almeno cinque anni abbiano prestato lodevole servizio negli Archivi notarili nella qualità di amanuensi e che siano forniti del prescritto titolo di studio, prescindendo dal limite di età.
Il servizio precedentemente prestato come amanuense verrà calcolato per metà come prestato da coadiutore.
Per gli ex combattenti il periodo minimo è ridotto a due anni;
d) dieci posti del personale subalterno, con qualifica di inserviente saranno assegnati mediante concorso per titoli, riservato a coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio e, per almeno cinque anni, abbiano prestato servizio presso gli Archivi notarili, con la qualifica di addetti ai lavori di pulizia e custodia e prescindendo dal limite di età.
Il servizio precedentemente prestato come addetti ai lavori di pulizia e custodia verrà calcolato per metà come prestato da inservienti.
Per gli ex combattenti il periodo minimo di servizio è ridotto a due anni;
e) il beneficio del recupero per metà del servizio prestato come nelle lettere e) e d) del presente articolo viene esteso anche ai cottimisti e avventizi inquadrati nel 1924, o che abbiano conseguito la nomina in ruolo in seguito a concorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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