Art. 32

LEGGE 17 maggio 1952, n. 629

In vigore dal 1 lug 1952
Le note di qualifica del personale dipendente sono compilate dal capo dell'Archivio e rivedute e firmate dal Procuratore della Repubblica. Le note di qualifica degli ispettori generali e dei capi degli Archivi sono compilate dal Procuratore della Repubblica e rivedute dal Procuratore generale presso la Corte di appello. Dette note sono trasmesse al Ministero di grazia e giustizia entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono. Le note di qualifica del personale addetto al Ministero sono compilate dal superiore gerarchico dell'impiegato e rivedute e firmate dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni.
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