Art. 2

In vigore dal 25 mag 1952
Ferme restando le disposizioni generali vigenti sullo stato giuridico del personale di ruolo dell'Amministrazione postelegrafonica e le relative piante organiche, nel coordinamento delle norme previste dal precedente articolo potranno essere apportate le necessarie modificazioni ed integrazioni in relazione ai nuovi principi organizzativi ed alle nuove esigenze dei servizi allo scopo di realizzare l'ammodernamento di questi e dei relativi uffici sulla base dei perfezionamenti tecnici e dei criteri industriali acquisiti nel campo dei servizi postali e delle telecomunicazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 maggio 1952 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1952-05-08;427#art-2

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