Art. 1
In vigore dal 25 mag 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno coordinate in uno o più testi unici, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le norme vigenti in materia di organizzazione e di servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
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Prourn:nir:stato:legge:1952-05-08;427#art-1