Art. 2
In vigore dal 3 giu 1952
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addì 1 maggio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA PELLA - VANONI - PACCIARDI - MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1952-05-01;545#art-2