Art. 1

In vigore dal 3 giu 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili conclusa a Ginevra il 19 giugno 1948.
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urn:nir:stato:legge:1952-05-01;545#art-1

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