Art. 3
In vigore dal 11 giu 1952
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, di milioni 350 per l'esercizio 1951-52 e di milioni 1500 per l'esercizio 1952-53, si farà fronte rispettivamente con corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate, dal secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52, e con riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Torino, addì 23 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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