Art. 3

In vigore dal 11 giu 1952
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, di milioni 350 per l'esercizio 1951-52 e di milioni 1500 per l'esercizio 1952-53, si farà fronte rispettivamente con corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate, dal secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52, e con riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Torino, addì 23 aprile 1952 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-04-23;526#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo