Art. 1
In vigore dal 11 giu 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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Il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, è ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 6. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'attribuzione dello stipendio dei gradi 11°, 10°, 9° e 8° da conferirsi ai termini del precedente art. 5, si tiene altresì conto:
a) della eventuale eccedenza del servizio successivo al periodo di prova rispetto ai periodi di servizio richiesti all' per la assegnazione al grado;
b) delle maggiorazioni di anzianità già riconosciute e da riconoscersi per i servizi di insegnante elementare non di ruolo, anteriori al 1 ottobre 1942, ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 157 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero in colonia o nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606;
c) delle maggiorazioni per i servizi e le benemerenze di guerra previsti dalle disposizioni in vigore".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1952-04-23;526#art-1