Art. 3
LEGGE 19 marzo 1952, n. 183
In vigore dal 16 dic 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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