Art. 1

LEGGE 19 marzo 1952, n. 183

In vigore dal 22 apr 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È autorizzata, la spesa di L. 147.000.000 per la costruzione, a cura del Ministero dei trasporti, di un laboratorio di esperienze per funi metalliche impiegate nei pubblici servizi di trasporto a funi; per l'acquisto dell'area sulla quale dovrà sorgere il laboratorio; per l'acquisto di macchinari e strumenti relativi, e per l'esercizio del laboratorio.
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