Art. 2
LEGGE 23 febbraio 1952, n. 101
In vigore dal 27 mar 1952
All'intero territorio dell'Isola d'Elba, sono riconosciute a tutti gli effetti del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito in legge con la legge 1 luglio 1926, n. 1380, e della legge 29 gennaio 1934, n. 321, le caratteristiche di stazione di cura, soggiorno e turismo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-02-23;101#art-2