Art. 1

LEGGE 23 febbraio 1952, n. 101

In vigore dal 5 apr 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È istituito l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, avente personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Portoferraio . L'Ente suddetto, che avrà, la durata di trenta anni, provvede: a) alla valorizzazione delle risorse naturali della Isola; b) al miglioramento dell'attrezzatura ricettiva dell'Isola, anche promuovendo ed incrementando la costruzione, nelle località più adatte come zone climatiche e turistiche, di nuovi nuclei edilizi, villini, alberghi, pensioni ed altri edifici, che al detto scopo possono concorrere; c) alla compilazione del piano territoriale di coordinamento previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, promuovendone l'approvazione a norma della legge stessa; d) alle opere, ed in genere, agli adempimenti che per il regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito in legge con la legge 1 luglio 1926, n. 1380, e per la legge 29 gennaio 1934, n. 321, sono di competenza delle aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-02-23;101#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo