Art. 1
LEGGE 22 febbraio 1952, n. 107
In vigore dal 28 mar 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
I marittimi muniti di patente di padrone, i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione fuori del Mediterraneo quali addetti alla direzione nautica o al comando di guardia su unità destinate alla pesca atlantica, possono imbarcare con le stesse funzioni sulle unità adibite a tale servizio nelle zone in cui abbiano compiuto la navigazione suddetta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-02-22;107#art-1