Art. 1

LEGGE 22 febbraio 1952, n. 107

In vigore dal 28 mar 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: I marittimi muniti di patente di padrone, i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione fuori del Mediterraneo quali addetti alla direzione nautica o al comando di guardia su unità destinate alla pesca atlantica, possono imbarcare con le stesse funzioni sulle unità adibite a tale servizio nelle zone in cui abbiano compiuto la navigazione suddetta.
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