Art. 3

LEGGE 22 febbraio 1952, n. 107

In vigore dal 28 mar 1952
Il Ministro per la marina mercantile, quando le esigenze della navigazione e dell'industria peschereccia lo giustifichino, può consentire, per il periodo di tre anni a partire dal giorno della entrata in vigore della presente legge: 1) che i motoristi navali di prima classe, di cui all'art. 11 della legge 20 giugno 1935, n. 1320, conducano motori di potenza superiore ai 400, ma non agli 800 cavalli-asse installati come unico mezzo di propulsione su navi adibite al trasporto di merci o alla pesca o al rimorchio, nonchè motori a combustione interna di potenza superiore ai 200 ma non ai 400 cavalli-asse, installati sulle navi di cui al penultimo comma del citato art. 11; 2) che i motoristi navali di seconda classe, di cui all'art. 12 della stessa legge 20 giugno 1935, n. 1320, conducano motori a combustione interna, di potenza superiore ai 200, ma non ai 400 cavalli-asse installati su velieri come mezzo di propulsione ausiliaria, oppure, motori a combustione interna, installati a bordo come unico mezzo di propulsione, di potenza superiore ai 100 ma non ai 400 oppure ai 200 cavalli-asse, a seconda che si tratti di navi e galleggianti adibiti al trasporto di merci entro il Mediterraneo od alla pesca oppure di navi e galleggianti adibiti al trasporto di passeggeri, fermi, per questi ultimi, gli altri limiti di cui al suddetto art. 12. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 febbraio 1952 EINAUDI PICCIONI - CAPPA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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