Art. 3

LEGGE 11 febbraio 1952, n. 62

In vigore dal 11 mar 1952
L'onere dipendente dai precedenti articoli deve essere rimborsato dai conduttori. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 febbraio 1952 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO ZOLI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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