Art. 2
LEGGE 11 febbraio 1952, n. 62
In vigore dal 11 mar 1952
L'indennità di contingenza istituita con decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 285, modificato con decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, è estesa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai portieri e ai lavoratori che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.
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