Art. 4

In vigore dal 12 feb 1952
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. Data a Roma, addì 12 gennaio 1952 EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-danese firmato a Copenaghen il 1 luglio 1950, relativo al prolungamento della durata di validita' dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Danimarca, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini danesi. — Testo vigente | Portale Normativo