Art. 3

In vigore dal 12 feb 1952
Le disposizioni contenute negli del regio decreto-legge 10 gennaio 1936, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, e 21 del regio decreto 20 giugno 1939, n. 1127, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.
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