Art. 3
LEGGE 8 gennaio 1952, n. 25
In vigore dal 2 feb 1952
Quando il credito denunciato per ogni singolo contratto non ecceda le lire duecentomila, il commissario ha facoltà di liquidarlo anche senza sentire il parere del Comitato istituito con l'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674.
Ove la liquidazione concordi con la proposta, al lordo dell'Amministrazione debitrice, il limite di somma indicato nel comma precedente è elevato a lire, quattrocentomila.
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