Art. 1
LEGGE 8 gennaio 1952, n. 25
In vigore dal 2 feb 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA.
la seguente legge:
A coadiuvare il commissario, incaricato della sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, ai termini dell' del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e a supplirlo in caso di sua assenza o impedimento, possono essere nominati due vice commissari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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