Art. 2
LEGGE 24 dicembre 1951, n. 1674
In vigore dal 26 feb 1952
L'importo delle pensioni e dei soprassoldi di cui all' è versato alle istituzioni designate con decreti del Ministro per la difesa, le quali provvedono alla assistenza degli orfani dei militari decorati al valor militare.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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