Art. 1
LEGGE 24 dicembre 1951, n. 1674
In vigore dal 26 feb 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le pensioni e i soprassoldi annessi rispettivamente alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ed alle medaglie al valor militare concesse a bandiere, labari od altre insegne di reggimenti, navi, reparti aerei ed unità similari, disciolti o tuttora esistenti, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono devoluti alla assistenza degli orfani dei militari di ciascuna di dette Forze armate decorati al valor militare.
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