Art. 2

In vigore dal 1 feb 1952
Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1951-12-13;1566#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia fra l'Italia e l'Iran, concluso a Teheran il 24 settembre 1950. — Testo vigente | Portale Normativo