Art. 2
2 / 2In vigore dal 1 feb 1952
Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1951-12-13;1566#art-2